Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Art. 4.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
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l'esecuzione delle pene; 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione.
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La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39
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provvede: 1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; 2) con lo stanziamento annuale
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di diritto e procedura penale; 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
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) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al Capo dello Stato.
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; 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni; 5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici
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abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso; 4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività